05/09/2020
SUPERBONUS 110% ATTENZIONE AGLI ABUSI EDILIZI, ALLE DIFFORMITA’ E ALL’AGIBILITA’.
E’ doveroso fare alcune riflessioni in merito agli aspetti interconnessi alla L. 77/2020 che lancia il Superbonus 110% e alla legislazione in materia di incentivi e detrazioni fiscali, che potrebbero causare future brutte sorprese.
Le disposizioni dettate dal Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) al Capo III - art. 49 trattano infatti le “Disposizioni fiscali” con specifico riferimento agli interventi abusivi: “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.
Occorre dunque un’attenta analisi preliminare da parte dei professionisti incaricati, al fine di verificare e “asseverare” la conformità urbanistica delle preesistenze a monte della progettazione dell’intervento.
Per esempio potrebbero essere presenti delle porzioni dell’edificio realizzate in maniera difforme a quanto autorizzato o potrebbero esservi delle superfetazioni, ampliamenti, verande, variazioni di destinazioni d’uso di parti comuni di edifici condominiali… E attenzione, perché i Comuni hanno l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o dalla Scia, l’esistenza di difformità o abusi che possano portare alla decadenza del beneficio fiscale. E l’Agenzia delle Entrate ha ben otto anni di tempo per “rifarsi” sul singolo contribuente. Il beneficiario corre quindi il rischio di dover restituire tutto con gli interessi.
Da ben valutare inoltre sono gli interventi pregressi come sopraelevazioni o opere interne che possano aver influito sui requisiti igienico-sanitari o energetici degli edifici e degli impianti ivi installati (art.24 TUE), nel qual caso l’Agibilità doveva essere stata rifatta.
La documentazione da presentare quindi dovrà essere completa e inattaccabile, pena il rischio della decadenza del beneficio.
La L. 77/2020 dà quindi un forte impulso alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, innescando potenzialità di indotto enormi, ma certi aspetti non vanno sottovalutati.
Occorrono professionisti seri e qualificati, capaci di un approccio a 360° che tenga conto di tutte le problematiche connesse e pronti ad affrontare gli aspetti trasversali, di dettaglio e complessivi contemporaneamente.